
Bonus edilizia 2022: di cosa si tratta e a chi spetta
Il bonus ristrutturazione 2022 è un incentivo per coloro che effettuano lavori di tipo edilizio in un edificio abitativo.
Si tratta di una detrazione del 50% sull?IRPEF, fino a massimo 96.000 euro di spesa per interventi di riqualificazione edilizia, manutenzione straordinaria e ordinaria.
Ecco una piccola guida su quali sono i lavori ammessi, gli adempimenti per la cessione del credito e lo sconto in fattura, nonché tutte le informazioni utili per accedere all?agevolazione gestita dall?Agenzia delle Entrate.
BONUS RISTRUTTURAZIONE, CHE COS?È
Il bonus ristrutturazione 2022 è una detrazione fiscale del 50% sull?IRPEF destinata a chi effettua lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in condominio o in edifici singoli. Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024, la detrazione è pari al 50%, deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo e il limite massimo di spesa è di 96.000 euro.
COME È NATO E COSA CAMBIA NEL 2022
Introdotto per la prima volta dall?articolo 16-bis del DPR 917 del 1986 nel tempo il bonus ristrutturazioni è stato potenziato con il Decreto-legge giugno 2013, n. 63 (articolo 16, comma 1). Grazie al Decreto Rilancio è stata introdotta la possibilità di optare, in alternativa alla detrazione, per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. Nella Manovra finanziaria 2021 è stato innalzato al 50% e con la legge di Bilancio 2022 il bonus è stato esteso fino al 31 dicembre 2024 e confermato alle stesse condizioni. Dal 2022, per contrastare le frodi, vengono introdotti nuovi adempimenti relativi alla cessione del credito e lo sconto in fattura. Operativamente dal 1° gennaio 2022 i contribuenti hanno la possibilità di portare in detrazione fiscale al 50% le spese sostenute per i lavori di riqualificazione edilizia, manutenzione straordinaria e ordinaria (per i condomini) per un importo di spesa massimo di 96.000 euro. Il nuovo bonus ristrutturazione rientra dunque, tra i bonus casa 2022.
A CHI SPETTA
Il bonus ristrutturazioni 2022 può essere richiesto da tutti i contribuenti soggetti al pagamento delle imposte sui redditi, residenti o non residenti in Italia. Nello specifico, possono beneficiare dell?agevolazione non solo i proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese, ma anche l?inquilino o il comodatario. In particolare, hanno diritto alla detrazione:
- proprietario o il nudo proprietario;
- titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- inquilino o il comodatario;
- soci di cooperative divise e indivise;
- i soci delle società semplici;
- gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.
Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:
- il familiare convivente del possessore o detentore dell?immobile oggetto dell?intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) e il componente dell?unione civile;
- coniuge separato assegnatario dell?immobile intestato all?altro coniuge;
- convivente more uxorio, non proprietario dell?immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.
In questi ultimi tre casi, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell?immobile. La condizione di convivente o comodatario deve sussistere al momento dell?invio della comunicazione d?inizio lavori.
QUALI SONO I LAVORI AMMESSI AL BONUS RISTRUTTURAZIONE 2022?
- I lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spetta l?agevolazione fiscale del bonus ristrutturazione 2022 sono:
- interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
- i lavori di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia (Articolo 3 del DPR 380 del 2001), effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali (ovvero i condomini);
- i lavori necessari alla ricostruzione o al ripristino dell?immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se questi lavori non rientrano nelle categorie indicate nei precedenti punti e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- i lavori relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;
- quelli finalizzati all?eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all?abitazione);
- i lavori per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all?abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell?articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- quelli di bonifica dall?amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici. L?agevolazione compete anche per la semplice riparazione d?impianti insicuri realizzati su immobili. Cioè vale per esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante. Tra le opere agevolabili rientrano l?installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti, il montaggio di vetri anti-infortunio, l?installazione del corrimano;
- i lavori relativi all?adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. Per ?atti illeciti? si intendono per esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti. In questi casi, la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili;
- quelli finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell?inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici, all?adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici;
- gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.
ALTRE SPESE AGEVOLABILI
Oltre alle spese necessarie per l?esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare anche:
- le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
- spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo d?intervento;
- le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 22 gennaio 2008, n. 37 ? ex legge 46 DEL 1990 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (Legge 1083 del 1971);
- spese per l?acquisto dei materiali;
- il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
- le spese per l?effettuazione di perizie e sopralluoghi;
- l?imposta sul valore aggiunto, l?imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie d?inizio lavori;
- gli oneri di urbanizzazione;
- altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi, nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (Decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).
Gli interventi di manutenzione ordinaria sono dunque ammessi all?agevolazione solo quando riguardano le parti comuni (condomini). In tal caso, la detrazione spetta a ogni condomino in base alla quota millesimale.
Troverai ulteriori informazioni nella nostra pagina dedicata al cappotto termico.